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LO STATUTO

Manifesto XI° Congresso

Il SAVT (Syndicat autonome valdôtain des travailleurs) è un’organizzazione sindacale generale, libera, unitaria, democratica e senza fini di lucro. In quanto tale, organizza i lavoratori dipendenti, i lavoratori con contratti atipici e le altre forme di lavoro, i disoccupati, gli inoccupati e i pensionati della Valle d’Aosta (uomini e donne) che considerano la democrazia quale fondamento della vita sociale e che, nell’ambito dei principi statutari, operano per lo sviluppo sociale e l’emancipazione culturale, economica e politica della comunità valdostana.

Il SAVT opera per la difesa dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e per la sua piena attuazione.

Il SAVT considera la collaborazione fra i lavoratori di tutte le comunità etniche uno strumento importante per combattere l’alienazione culturale, sociale ed economica a cui i medesimi sono stati e sono tuttora soggetti.

Art. 1

Il SAVT si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi:

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la difesa e la promozione degli interessi culturali, morali, economici e professionali dei lavoratori della Valle d’Aosta e il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro;

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il superamento e la trasformazione radicale delle attuali strutture politiche ed economiche in previsione della realizzazione del federalismo integrale.

A tale scopo, il SAVT si impegna, attraverso la ricerca, l’azione e la lotta, a:

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promuovere la protezione sociale, l’istruzione, la formazione professionale e la tutela della salute dei lavoratori, nonché l’attuazione di un completo e valido sistema di servizi sociali;

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difendere il potere d’acquisto dei salari e il diritto al lavoro di tutti i giovani e i lavoratori della Valle d’Aosta, in tutti i settori economici;

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concretizzare il principio di parità tra uomini e donne;

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promuovere l’assunzione, da parte dei lavoratori, di responsabilità gestionali, di cooperazione, per favorire la partecipazione nelle imprese in cui operano.

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instaurare rapporti con le organizzazioni sindacali italiane e europee, e in particolare con le organizzazioni sindacali espressione delle comunità etniche minoritarie, al fine di scambiare esperienze e di intraprendere azioni comuni.

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perseguire azioni tendenti a derimere i conflitti e le tensioni tra i popoli con il confronto democratico, nel rispetto delle proprie diversità, considerando sempre la pace come un bene inestimabile.

Art. 2

Ai fini di cui all’art. 1 del presente statuto, il SAVT:

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partecipa alla contrattazione generale, settoriale e aziendale;

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promuove iniziative a carattere legislativo nell’interesse dei lavoratori della Valle d’Aosta;

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partecipa all’attività di enti istituzionali, associazioni e organismi che operano nel campo della previdenza e dell’assistenza, del patronato, dell’istruzione, della formazione professionale, della cultura, delle attività ricreative e dei servizi.
Promuove, sostiene, difende e tutela i diritti e gli interessi dei cittadini consumatori e utenti.

Art. 3

L’iscrizione al SAVT è libera e volontaria e si effettua tramite atto di delega trasmesso al rappresentante di categoria o alla sede centrale. L’iscrizione ha validità annuale e si rinnova automaticamente, salvo disdetta.

Al SAVT possono iscriversi le persone appartenenti alle categorie citate in preambolo anche se non residenti né operanti in Valle d’Aosta.

Ogni iscritto è tenuto a versare la quota associativa prevista e a rispettare il presente statuto; fa parte, direttamente o tramite delegati, di tutti gli organi del sindacato; è eleggibile alle cariche direttive; ha piena libertà di espressione; contribuisce allo sviluppo del sindacato.

L’ammontare della quota associativa è stabilito secondo le modalità decise dalla Segreteria.

Art. 4

Sono esclusi dalle cariche direttive i parlamentari italiani ed europei e i consiglieri regionali della Valle d’Aosta. Le persone che ricoprono cariche esecutive in partiti e movimenti politici a livello regionale e/o statale non possono far parte del Direttivo Confederale né essere funzionari del sindacato.

Il SAVT, in considerazione del suo ruolo, afferma la sua autonomia dai partiti e dai movimenti politici.

Art. 5

Sono organi del SAVT:

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Il Congresso Confederale;

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Il Direttivo confederale;

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Il Segretario Generale;

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La Segreteria Confederale;

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Il Collegio dei revisori dei conti;

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Il Collegio dei probiviri.

Il SAVT si articola in strutture di categoria. Ogni struttura opera tramite i suoi organi:

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Il Congresso di categoria;

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Il Direttivo di categoria;

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La Segreteria di categoria.

Art. 6

Il Congresso è il massimo organo deliberante del SAVT in quanto ne determina gli orientamenti generali.

Il Congresso è convocato ogni cinque anni.

Il Congresso discute la relazione del Segretario Generale, modifica lo statuto con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, elegge il Direttivo confederale e il Collegio dei probiviri.

I delegati al Congresso sono eletti dai Congressi di categoria.

Art. 7

Tra un Congresso e l’altro, il Direttivo confederale è il massimo organo deliberante ed è garante della linea politica confederale del SAVT. Si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Direttivo confederale attua le decisioni del Congresso; elabora e concretizza, nell’ambito del mandato affidatogli dal Congresso, le linee d’azione del sindacato; approva il bilancio consuntivo; convoca il Congresso e dà mandato alla Segreteria di organizzarne i lavori; decide la creazione di nuove strutture di categoria; elegge il segretario generale, il vice-segretario, il segretario amministrativo, gli altri membri della Segreteria e i revisori dei conti.

Il Direttivo confederale può convocare il Congresso prima della scadenza del termine di cui all’articolo precedente, per motivi di estrema gravità o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Il numero e le modalità di elezione dei membri del Direttivo Confederale e della Segreteria Confederale sono stabiliti dal Regolamento approvato dal Congresso.

Art. 8

La Segreteria è l’organo esecutivo del SAVT. Risponde del suo operato al Direttivo confederale. Si riunisce di norma una volta alla settimana.

La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento di tutti i servizi del SAVT, nomina i funzionari e ne fissa le retribuzioni.

La Segreteria è presieduta dal Segretario Generale che provvede alla sua convocazione. La convocazione urgente e straordinaria della Segreteria può avvenire su richiesta dei 2/3 dei suoi componenti.

La Segreteria è responsabile delle pubblicazioni del SAVT e può costituire al suo interno, anche con l'apporto dei Segretari di categoria e dei Funzionari in distacco sindacale. Commissioni di lavoro per l’esame di problemi specifici.

Il segretario generale è il rappresentante legale del SAVT. In caso di impedimento, la rappresentanza legale del sindacato è assunta dal vice-segretario. Alle riunioni della Segreteria partecipano i Segretari delle categorie e i funzionari in distacco sindacale (legge n. 300/1970) o in aspettativa sindacale retribuita, al fine di contribuire alla corretta informazione sindacale interna e al perseguimento delle linee guida di politica sindacale dettate dal Congresso Confederale e dal Direttivo Confederale. I Segretari di categoria ed i Funzionari in distacco collaborano per il corretto funzionamento dei Servizi del SAVT.
A partire dal XVI° Congresso Confederale la carica di Segretario Generale non può superare i due mandati consecutivi.
Il Direttivo Confederale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti può prolungare di un mandato la carica del Segretario Generale.

Art. 9

Il SAVT istituisce il proprio Patronato a beneficio di tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, dei loro familiari e degli aventi causa.

Il Patronato può essere organizzato direttamente o sulla base di apposite convenzioni con altri istituti di patronato.

Il Patronato sostiene i diritti e gli interessi riconosciuti dalla legislazione statale e regionale in materia previdenziale e assistenziale, con particolare riguardo ai bisogni delle nuove categorie sociali.

Il Patronato tutela i diritti definiti espressamente o derivanti da contratti e accordi di lavoro, da convenzioni internazionali, nonché da regolamenti e statuti in materia di previdenza, assistenza sociale, sanità e prevenzione degli infortuni e delle malattie, sia nei luoghi di lavoro che altrove.

Il direttore e i funzionari del Patronato sono nominati dalla Segreteria.

Art. 10

Il Direttivo confederale nomina un segretario amministrativo e tre revisori dei conti.

Il segretario amministrativo è responsabile della gestione finanziaria del sindacato e della regolarità delle spese sostenute. Ogni anno, redige il rendiconto economico-finanziario da presentare alla Segreteria e al Direttivo confederale per l’approvazione.
I revisori dei conti certificano la regolarità del rendiconto economico-finanziario e presentano la relativa relazione al Direttivo confederale.

Art. 11

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti dal Congresso e decide in materia di ricorsi avverso le misure disciplinari adottate dal Direttivo confederale.

Le modalità di elezione dei componenti il Collegio dei probiviri sono stabilite dal Regolamento approvato dal Congresso.

Art. 12

Il Congresso di categoria, massimo organo di ogni categoria, è convocato ogni cinque anni per fare il punto sull’attività svolta e per definire gli indirizzi dell’attività futura.

Il Congresso di categoria elegge i propri delegati al Congresso e il Direttivo di categoria che, a sua volta, elegge la Segreteria di categoria. Il numero e le modalità di elezione dei membri dei suddetti organi sono fissati dal Regolamento approvato dal Congresso di categoria.

Le strutture di categoria operano per il raggiungimento degli obiettivi generali del SAVT.

Art. 13

I componenti del Direttivo confederale decadono per:

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dimissioni;

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revoca del mandato dopo tre assenze consecutive non giustificate;

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mancato rinnovo dell’iscrizione al SAVT.

In caso di contestazione, l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri.

I delegati decaduti sono sostituiti da altri delegati delle rispettive categorie, nominati seguendo l’ordine in cui figurano sulla lista risultante dalle elezioni in sede di Congresso.

Esaurita la suddetta lista, i nuovi membri del Direttivo confederale sono designati dal Direttivo della categoria interessata.

Art. 14

All’iscritto al SAVT che manca ai propri doveri verso il sindacato incorre nelle seguenti sanzioni:

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nota di biasimo;

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destituzione dalla carica sindacale;

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sospensione da uno a sei mesi;

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espulsione dal sindacato.

L’organo competente in materia è il Direttivo confederale.

È ammesso ricorso avverso le suddette sanzioni dinanzi al Collegio dei probiviri.

Art. 15

Tutte le strutture di categoria, le Associazioni e gli Organismi del SAVT, costituite o costituende, hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni del presente statuto.

Art. 16

Ai sensi delle leggi vigenti, il SAVT:

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non può distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo diversa disposizione di legge;

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ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

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rispetta l’intrasmissibilità della quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.