Estratto dai D.lgs 626/94 e D.lgs 242/96 

 

Titolo I

Capo I      DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Definizioni) 
Art. 3 (Misure generali di tutela) 
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 
Art. 5 (Obblighi dei lavoratori) 
Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori) 
Art. 7 (Contratto di appalto o  contratto d'opera) 

Capo II   SERVIZIO DI PREVENZIONE E   PROTEZIONE

Art. 8 (Servizio di prevenzione e  protezione)
Art. 9 (Compiti del servizio di  prevenzione e protezione) 
Art. 10 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) 
Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 

Capo III   PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO  SOCCORSO 

Art. 12 (Disposizioni generali) 
Art. 13 (Prevenzione incendi) 
Art. 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato) 
Art. 15 (Pronto soccorso) 

Capo IV     SORVEGLIANZA  SANITARIA 

Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria)
Art. 17 (Il medico competente) 

Capo V   CONSULTAZIONE E  PARTECIPAZIONE DEI  LAVORATORI

Art. 18 (Rappresentante per la  sicurezza)
Art. 19 (Attribuzioni del   rappresentante per la sicurezza) 
Art. 20 (Organismi paritetici) 

Capo VI    INFORMAZIONE E  FORMAZIONE DEI   LAVORATORI

Art. 21 (Informazione dei lavoratori)
Art. 22 (Formazione dei lavoratori) 

Capo VII   DISPOSIZIONI CONCERNENTI  LA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE

Art. 23 (Vigilanza)
Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza) 
Art. 25 (Coordinamento) 
Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione  degli infortuni e l'igiene del lavoro) 
Art. 27 (Comitati regionali di coordinamento) 
Art. 28 (Adeguamenti al progresso tecnico) 


Capo VIII  STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE  MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 29  (Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali) 

Titolo       II   LUOGHI DI  LAVORO

Art. 30 (Definizioni)
Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute) 
Art. 32 (Obblighi del datore di lavoro) 
Art. 33 (Adeguamenti di norme) 

Titolo III     USO DELLE ATTREZZATURE DI   LAVORO

Art. 34 (Definizioni) 
Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro) 
Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) 
Art. 37 (Informazione) 
Art. 38 (Formazione ed addestramento) 
Art. 39 (Obblighi dei lavoratori) 

Titolo IV      USO DEI  DISPOSITIVI DI  PROTEZIONE    INDIVIDUALE

Art. 40 (Definizioni)
Art. 41 (Obbligo di uso) 
Art. 42 (Requisiti dei DPI) 
Art. 43 (Obblighi del datore di  lavoro) 
Art. 44 (Obblighi dei lavoratori) 
Art. 45 (Criteri per l'individuazione e l'uso) 
Art. 46 (Norma transitoria) 

Titolo V   MOVIMENTAZIONE   MANUALE DEI CARICHI

Art. 47 (Campo di applicazione) 
Art. 48 (Obblighi dei datori di  lavoro) 
Art. 49 (Informazione e formazione) 

Titolo VI    USO DI    ATTREZZATURE MUNITE    DI VIDEOTERMINALI

Art. 50 (Campo di applicazione) 
Art. 51 (Definizioni) 
Art. 52 (Obblighi del datore di  lavoro) 
Art. 53 (Organizzazione del lavoro) 
Art. 54 (Svolgimento quotidiano del  lavoro) 
Art. 55 (Sorveglianza sanitaria) 
Art. 56 (Informazione e formazione) 
Art. 57 (Consultazione e  partecipazione) 
Art. 58 (Adeguamento alle norme) 
Art. 59 (Caratteristiche tecniche) 

Titolo VII    PROTEZIONE   DA AGENTI     CANCEROGENI 

Capo I       DISPOSIZIONI   GENERALI

Art. 60 (Campo di applicazione) 
Art. 61 (Definizioni) 

Capo II     OBBLIGHI DEL     DATORE DI LAVORO

Art. 62 (Sostituzione e riduzione)
Art. 63 (Valutazione del rischio) 
Art. 64 (Misure tecniche,  organizzative, procedurali) 
Art. 65 (Misure tecniche) 
Art. 66 (Informazione e formazione) 
Art. 67 (Esposizione non prevedibile) 
Art. 68 (Operazioni lavorative  particolari) 

Capo III     SORVEGLIANZA  SANITARIA

Art. 69 (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche)
Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) 
Art. 71 (Registrazione dei tumori) 
Art. 72 (Adeguamenti normativi) 

Titolo VIII    PROTEZIONE  DA AGENTI BIOLOGICI 

Capo I

Art. 73 (Campo di applicazione) 
Art. 74 (Definizioni) 
Art. 75 (Classificazione degli agenti  biologici) 
Art. 76 (Comunicazione) 
Art. 77 (Autorizzazione) 

Capo II   OBBLIGHI DEL  DATORE DI LAVORO

Art. 78 (Valutazione del rischio) 
Art. 79 (Misure tecniche,   organizzative, procedurali 
Art. 80 (Misure igieniche) 
Art. 81 (Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie) 
Art. 82 (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) 
Art. 83 (Misure specifiche per i processi industriali) 
Art. 84 (Misure di emergenza) 
Art. 85 (Informazioni e formazione) 

Capo III   SORVEGLIANZA  SANITARIA

Art. 86 (Prevenzione e controllo) 
Art. 87 (Registri degli esposti e degli  eventi accidentali) 
Art. 88 (Registro dei casi di malattia  e di decesso) 

Titolo IX SANZIONI

Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti) 
Art. 91 (Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori) 
Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente) 
Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) 
Art. 94 (Violazioni amministrative) 

Titolo X     DISPOSIZIONI  TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 (Norma transitoria)
Art. 96 (Decorrenza degli obblighi di  cui all'art. 4) 
Art. 96 bis (Attuazione degli  obblighi) 
Art. 97 (Obblighi d'informazione) 
Art. 98 (Norma finale) 

Allegato I 

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)

Allegato II 

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

Allegato III 

Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione
individuale

Allegato IV

Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di  protezione individuale

Allegato V 

Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature  di protezione individuale 

Allegato VI 

Elementi di  riferimento 

Allegato VII

Prescrizioni  minime 

Allegato VIII 

Elenco di sistemi, preparati e procedimenti 

Allegato IX 

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 

Allegato X 

Segnale di  rischio biologico 

Allegato XI 

Elenco degli agenti biologici classificati 

Allegato XII 

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento 

Allegato XIII 

Specifiche per  processi industriali 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; 

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per
l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva n. 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
luglio 1994; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre
1994; 

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e
per la funzione pubblica e gli affari regionali; 

Emana 
il seguente decreto legislativo: 
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Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Campo di applicazione) 

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica (1). 

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si
applicano nei casi espressamente previsti. 

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. 

4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le
stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (2). 

4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo (2). 

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e successivamente così modificato dall'art. 9, comma 22, D.L. 1° ottobre 1996, n.
510. 

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 2 
(Definizioni) 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori
di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; 

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale; 

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; 

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica; 

2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro; 

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di
lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; 

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza; 

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; 

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute; 

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 3 
(Misure generali di tutela) 

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: 

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; 

c) riduzione dei rischi alla fonte; 

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e quello ripetitivo; 

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio; 

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; 

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona; 

n) misure igieniche; 

o) misure di protezione collettiva ed individuale; 

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; 

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; 

t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

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Art. 4 
(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari. 

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente: 

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza. 

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 

4. Il datore di lavoro: 

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; 

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8; 

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e
in particolare: 

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; 

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; 

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione; 

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); 

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; 

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di
lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro
è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; 

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere
b), c) e d); 

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e
al numero delle persone presenti. 

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui
al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza. 

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori. 

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996
da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private. 

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: 

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I; 

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17,
lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio. 

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro
delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza. 

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 5 
(Obblighi dei lavoratori) 

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro. 

2. In particolare i lavoratori: 

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi
di sicurezza; 

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo; 

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di
tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

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Art. 6 
(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori) 

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1). 

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine,
di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi
siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge
(2). 

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle
norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. 

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(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(2) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 7 
(Contratto di appalto o contratto d'opera) 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: 

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (1). 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Capo II 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Art. 8 
(Servizio di prevenzione e protezione) 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza. 

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta
nell'espletamento del proprio incarico. 

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di
prevenzione o protezione (1). 

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: 

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; 

b) nelle centrali termoelettriche; 

c) negli impianti e laboratori nucleari; 

d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; 

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; 

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (2). 

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o
servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (3). 

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con
riferimento al numero degli operatori. 

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. 

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo
liberato dalla propria responsabilità in materia. 

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione
è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate: 

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; 

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 

c) il curriculum professionale. 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(2) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(3) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 9 
(Compiti del servizio di prevenzione e protezione) 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.
11; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. 

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

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Art. 10 
(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
di prevenzione e protezione dai rischi) 

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti
nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di
cui all'art. 8, comma 4. 

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso
anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente
per territorio: 

a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi; 

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (1); 

c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza
dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; 

d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro. 

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(1) Lettera così sostituita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 11 
(Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) 

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano: 

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

c) il medico competente ove previsto; 

d) il rappresentante per la sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: 

a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; 

b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; 

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute. 

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di
cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la
convocazione di una apposita riunione. 

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione. 

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Capo III 
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO 
Art. 12 
(Disposizioni generali) 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: 

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma
5, lettera a) (1); 

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato
circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; 

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave
ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici disponibili. 

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi
devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva. 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato. 

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(1) Lettera così sostituita dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 13 
(Prevenzione incendi) 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo
di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti
nei quali sono definiti: 

a) i criteri diretti ad individuare: 

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora
esso si verifichi; 

2) misure precauzionali di esercizio; 

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 

4) criteri per la gestione delle emergenze; 

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui
all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
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Art. 14 
(Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato) 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza. 

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Art. 15 
(Pronto soccorso) 

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero
dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di
sanità. 

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in
materia. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
Art. 16 
(Contenuto della sorveglianza sanitaria) 

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: 

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 
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Art. 17 
(Il medico competente) 

1. Il medico competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.
8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; 

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; 

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16; 

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di
lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati; 

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita
gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza; 

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15; 

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2,
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa
per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1). 

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso. 

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: 

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; 

b) libero professionista; 

c) dipendente del datore di lavoro. 

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente
qualora esplichi attività di vigilanza (1). 

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(1) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Capo V 
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 
Art. 18 
(Rappresentante per la sicurezza) 

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza. 

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che
occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per
più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza,
nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle
materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite la organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. 

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: 

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; 

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti; 

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7. 
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Art. 19 
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) 

1. Il rappresentante per la sicurezza: 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda
ovvero unità produttiva; 

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; 

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi,
le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; 

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; 

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale. 

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa delle
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali. 

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art. 4, comma 5, lettera o). 

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Art. 20 
(Organismi paritetici) 

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento
in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti. 

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da
accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo. 
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Capo VI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Art. 21 
(Informazione dei lavoratori) 

1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione
su: 

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; 

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia; 

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei
lavoratori; 

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. 

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. 

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Art. 22 
(Formazione dei lavoratori) 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento
al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1). 

2. La formazione deve avvenire in occasione: 

a) dell'assunzione; 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2). 

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di
cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori. 

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese. 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(2) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Capo VII 
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Art. 23 
(Vigilanza) 

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. 

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza
può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria locale competente per territorio. 

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze
armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate
o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 24 
(Informazione, consulenza, assistenza) 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di
informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 25 
(Coordinamento) 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione (1). 

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(1) Comma così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 26 
(Commissione consultiva permanente per la prevenzione 
degli infortuni e l'igiene del lavoro) 

1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 393. (Costituzione della commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da
lui delegato, ed è composta da: 

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in
chimica o fisica; 

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; 

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità; 

d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità; industria; commercio ed
artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali;
ambiente; 

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-regioni; 

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul
lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI;
Agenzia nazionale protezione ambiente; 

g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale; 

h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale; 

i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello
nazionale. 

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. 

3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei
quali determina la composizione e la funzione. 

4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate. 

5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due
funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni.". 

2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 394. (Compiti della commissione). 1. La commissione consultiva permanente ha il
compito di: 

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto
di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo; 

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il
suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza; 

c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; 

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; 

e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa
CEE da attuare a livello nazionale; 

f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277; 

g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 77; 

h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la
salute dei lavoratori di norme tecniche; 

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n.
142, secondo le modalità di cui all'art. 402; 

l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del
Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro
e alla protezione della salute dei lavoratori. 

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle
commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni. 

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere
indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
effettuare sopralluoghi.". 

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
soppresso. 

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Art. 27 
(Comitati regionali di coordinamento) 

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella
materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di
interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente. 

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1,
partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM. 
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Art. 28 
(Adeguamenti al progresso tecnico) 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente: 

a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1); 

b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale; 

c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli
allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico. 

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(1) Lettera così sostituita dall’art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Capo VIII 
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE 
MALATTIE PROFESSIONALI 
Art. 29 
(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali) 

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici. 

2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 

3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi
di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 

5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica. 
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Titolo II 
LUOGHI DI LAVORO 
Art. 30 
(Definizioni) 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro: 

a) i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque accessibile per il lavoro. 

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 

a) ai mezzi di trasporto; 

b) ai cantieri temporanei o mobili; 

c) alle industrie estrattive; 

d) ai pescherecci; 

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati
fuori dall'area edificata dell'azienda. 

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II. 

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap. 

5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le
scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap. 

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del
1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. 
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Art. 31 
(Requisiti di sicurezza e di salute) 

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997. 

2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al
rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento
stesso. 

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono
autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 32 
(Obblighi del datore di lavoro) 

1. Il datore di lavoro provvede affinchè: 

a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza
e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza; 

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate; 

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 
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Art. 33 
(Adeguamenti di norme) 

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 13. (Vie e uscite di emergenza). 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 

c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il
più rapidamente possibile un luogo sicuro. 

3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in
piena sicurezza da parte dei lavoratori. 

4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono
essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro
destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di
persone che possono essere presenti in detti luoghi. 

5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima
conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 

6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel
verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed
immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. 

7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi
specificamente autorizzati dall'autorità competente. 

8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite
di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su
asse centrale. 

9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno
accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti. 

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica,
conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 

11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto
dell'impianto elettrico. 

12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un
numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi
utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale
piùdi 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici
già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele
ritenute più efficienti. 

13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di
vie ed uscite di emergenza.". 

2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 14. (Porte e portoni). 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 

2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di
incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere
larghezza minima di m 1,20. 

3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la
larghezza minima delle porte è la seguente: 

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90; 

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; 

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo; 

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di
almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 

4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 

5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una
tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 

6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5,
coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 5. 

7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli,
le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale. 

8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli
devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei
pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 

9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di
pannelli trasparenti. 

10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. 

11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da
materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento. 

12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di
uscire dalle guide o di cadere. 

13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di ricadere. 

14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di
infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che
la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 

15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in
maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse
devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 

16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. 

17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere
provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero
non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra
10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purchè la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.". 

3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: 

"Art. 8. (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 1. Le vie di circolazione,
comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate
in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie
di circolazione non corrano alcun rischio. 

2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà
basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. 

3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista
per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 

4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da
porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 

5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione
dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 

6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e
presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono
essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a
dette zone. 

7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo. 

8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. 

9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 

10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la
normale circolazione. 

11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle
zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli
che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.". 

4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituita dalla seguente: 

"Titolo II 

Disposizioni particolari". 

5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".

6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 9. (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far
sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i
lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente. 

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi
devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 

4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.". 

7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 11. (Temperatura dei locali). 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro
applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 

2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza
che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria
concomitanti. 

3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi
igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali. 

4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro. 

5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse
mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.". 

8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). 1. I luoghi di lavoro
devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
di lavoratori. 

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere
installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio
per i lavoratori. 

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di
guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di
sufficiente intensità. 

4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.". 

9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 7. (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,
banchina e rampe di carico). 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle
seguenti condizioni: 

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico
sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; 

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; 

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e
deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 

2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 

3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o
liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per
avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 

4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso
deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono
forniti di idonee calzature impermeabili. 

5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono
essere a tinta chiara. 

6. La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali
o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e
dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in
contatto con le pareti, nè essere feriti qualora esse vadano in frantumi. 

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere
posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o
dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso. 

9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere
autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza. 

10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere
muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 

11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi
trasportati. 

12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente
possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di
un'uscita a ciascuna estremità. 

13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono
cadere.". 

10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 14. (Locali di riposo). 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a
causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in
analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa. 

3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di
tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. 

4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori
contro gli inconvenienti del fumo. 

5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono
locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinchè questi
possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute
dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 

6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro
dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro. 

7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in
posizione distesa e in condizioni appropriate.". 

11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 40. (Spogliatoi e armadi per il vestiario). 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi
devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali. 

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. 

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda e muniti di sedili. 

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 

6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle
attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.". 

12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
sono sostituiti dai seguenti: 

"Art. 37. (Docce e lavabi). 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 

2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione
separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente
comunicare tra loro. 

3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e
per asciugarsi. 

5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione
separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza. 

Art. 39. (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati
di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.". 

13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: 

"Art. 11. (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). 1. I posti di lavoro e di
passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in
dipendenza dell'attività lavorativa. 

2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o
cautele adeguate. 

3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od
occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro. 

4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di
carico. 

5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai
luoghi di lavoro esterni. 

6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale
quando la luce del giorno non è sufficiente. 

7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati,
per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: 

a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; 

b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori,
polveri; 

c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono
essere soccorsi rapidamente; 

d) non possono scivolare o cadere.". 

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Titolo III 
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
Art. 34 
(Definizioni) 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro; 

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; 

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso. 

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Art. 35 
(Obblighi del datore di lavoro) 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte. 

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione: 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: 

a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; 

b) utilizzate correttamente; 

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di
cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. 

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: 

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; 

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. 
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Art. 36 
(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) 

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori stessi ad esse applicabili. 

2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle
attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e
le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio. 

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 

4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo
di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto
di emergenza.". 

5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono
essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.". 

6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l'aggiornamento di questo libretto.". 

7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve
essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. 

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi
ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.". 

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Art. 37 
(Informazione) 

1. Il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla sicurezza e relativa: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature
di lavoro; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

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Art. 38 
(Formazione ed addestramento) 

1. Il datore di lavoro si assicura che: 

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull'uso delle attrezzature di lavoro; 

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in
relazione ai rischi causati ad altre persone. 

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Art. 39 
(Obblighi dei lavoratori) 

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. 

3. I lavoratori: 

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione. 

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Titolo IV 
USO DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Art. 40 
(Definizioni) 

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

2. Non sono dispositivi di protezione individuale: 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 

e) i materiali sportivi; 

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

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Art. 41 
(Obbligo di uso) 

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

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Art. 42 
(Requisiti dei DPI) 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475. 

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; 

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere
tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
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Art. 43 
(Obblighi del datore di lavoro) 

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi di
cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI; 

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle
norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b); 

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione (1). 

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di: 

a) entità del rischio; 

b) frequenza dell'esposizione al rischio; 

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

d) prestazioni del DPI. 

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal
decreto di cui all'art. 45, comma 2. 

4. Il datore di lavoro: 

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga
alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: 

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga
alla terza categoria; 

b) per i dispositivi di protezione dell'udito. 

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(1) Lettera così modificata dall’art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 44 
(Obblighi dei lavoratori) 

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5. 

2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. 

3. I lavoratori: 

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna
dei DPI. 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

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Art. 45 
(Criteri per l'individuazione e l'uso) 

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo
conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica: 

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; 

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 
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Art. 46 
(Norma transitoria) 

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere
impiegati: 

a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475; 

b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente
alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea. 

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Titolo V 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Art. 47 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il
lavoro. 

2. Si intendono per: 

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; 

b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari
a livello dorso lombare. 

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Art. 48 
(Obblighi dei datori di lavoro) 

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati,
in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI. 

3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che
detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. 

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: 

a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base
all'allegato VI; 

b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI; 

c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al
presente decreto. 

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Art. 49 
(Informazione e formazione) 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 

a) il peso di un carico; 

b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia
una collocazione eccentrica; 

c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività
non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI. 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine
a quanto indicato al comma 1.

Titolo VI 
USO DI ATTREZZATURE MUNITE 
DI VIDEOTERMINALI 
Art. 50 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali. 

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: 

a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; 

d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un
posto di lavoro; 

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura; 

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1). 

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(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 51 
(Definizioni) 

1. Ai fini del presente titolo si intende per: 

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato; 

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze; 

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa (1). 

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(1) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 52 
(Obblighi del datore di lavoro) 

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo: 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati. 

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Art. 53 
(Organizzazione del lavoro) 

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più
possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. 

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Art. 54 
(Svolgimento quotidiano del lavoro) 

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto
ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale. 

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al viedoterminale. 

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di
lavoro. 

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta
da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove
il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo
di lavoro. 

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Art. 55 
(Sorveglianza sanitaria) 

1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad
una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1). 

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in: 

a) idonei, con o senza prescrizioni; 

b) non idonei. 

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno
biennale. 

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. 

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a carico del datore di lavoro. 

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(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 56 
(Informazione e formazione) 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52; 

b) le modalità di svolgimento dell'attività; 

c) la protezione degli occhi e della vista. 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. 
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Art. 57 
(Consultazione e partecipazione) 

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività di cui al presente titolo. 

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Art. 58 
(Adeguamento alle norme) 

1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII. 

2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 (1). 

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(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 

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Art. 59 
(Caratteristiche tecniche) 

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono
disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico
all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e
specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali. 

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Titolo VII 
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI 
Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 60 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa. 

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal: 

a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962; 

b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; 

c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 

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Art. 61 
(Definizioni) 

1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno: 

a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva n. 67/548/CEE, è attribuita la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione"; 

b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva n.
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione" (1); 

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonchè una sostanza od
un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII. 

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(1) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Capo II 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
Art. 62 
(Sostituzione e riduzione) 

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinchè la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un
sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile. 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile. 

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Art. 63 
(Valutazione del rischio) 

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'art. 4, comma 2 (1). 

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della
loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o informa polverulente e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o nei impedisce la fuoriuscita. 

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative. 

4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: 

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni; 

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti; 

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati; 

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 

6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo
restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. 

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(1) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 64 
(Misure tecniche, organizzative, procedurali) 

1. Il datore di lavoro: 

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette; 

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro
mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque
essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 

g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza; 

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile; 

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta
rischi particolarmente elevati. 
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Art. 65 
(Misure tecniche) 

1. Il datore di lavoro: 

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili; 

c) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 

2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera
b). 
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Art. 66 
(Informazione e formazione) 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 

c) le misure igieniche da osservare; 

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego; 

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo
le conseguenze. 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquiennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi
contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e
comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al
disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 67 
(Esposizione non prevedibile) 

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza. 

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi
a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 

3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di
cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. 
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Art. 68 
(Operazioni lavorative particolari) 

1. Nel caso di determinate operazione lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza: 

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni; 

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. 

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Capo III 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
Art. 69 
(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) 

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive
e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati. 

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro. 

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: 

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; 

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria
per verificare l'efficacia delle misure adottate (1). 

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 70 
(Registro di esposizione e cartelle sanitarie) 

1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di
essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a
tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 

2. Il datore di lavoro: 

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni
3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute; 

b) consegna a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; 

c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui
all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio; 

d) in caso di cessazione di attività dell'azienda consegna il registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di
vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio; 

e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio; 

f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma
1. 

3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a 40 anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni. 

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale. 

5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 

6. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 71 
(Registrazione dei tumori) 

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 

2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di
neoplasia di cui al comma 1. 

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonchè le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1. 

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle
utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1. 
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Art. 72 
(Adeguamenti normativi) 

1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo. 

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni. 

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Titolo VIII 
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 
Capo I 
Art. 73 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio
di esposizione ad agenti biologici. 

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso (1). 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 74 
(Definizioni) 

1. Ai sensi del presente titolo si intende per: 

a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni; 

b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari. 
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Art. 75 
(Classificazione degli agenti biologici) 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure,
profilattiche o terapeutiche. 

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di
rischio più elevato tra le due possibilità. 

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4. 
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Art. 76 
(Comunicazione) 

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: 

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; 

b) il documento di cui all'art. 78, comma 5. 

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al
comma 1. 

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute
sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da
copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. 

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Art. 77 
(Autorizzazione) 

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: 

a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; 

b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir
meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca. 

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero
della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui
al comma 4. 

6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le
autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del
gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4. 

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Capo II 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
Art. 78 
(Valutazione del rischio) 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare: 

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio; 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative (1). 

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è
necessaria. 

5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici; 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonchè le misure preventive e protettive
applicate; 

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento
fisico. 

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 79 
(Misure tecniche, organizzative, procedurali) 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 

2. In particolare, il datore di lavoro: 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non
sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di
un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di
avvertimento appropriati; 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana
ed animale; 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 
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Art. 80 
(Misure igieniche) 

1.
In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili; 

c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva; 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli
altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 

2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione. 
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Art. 81 
(Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie) 

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei
pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta. 

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII. 

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Art. 82 
(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici,
e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberamente contaminati con tali agenti, il
datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: 

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2; 

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 3; 

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4. 

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti
biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
secondo livello di contenimento. 

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati,
ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate. 

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Art. 83 
(Misure specifiche per i processi industriali) 

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri
di cui all'art. 82, comma 2. 

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento. 

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Titolo IX 
SANZIONI 
Art. 89 
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) 

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma
2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma
1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi
1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed
f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi
1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 

3. ll datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8,
comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 90 
(Contravvenzioni commesse dai preposti) 

1. I preposti sono puniti: 

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; 

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9,
comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4. 

----------- 

N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 
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Art. 91 
(Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori) 

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 

2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. 

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N.B.: Rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 92 
(Contravvenzioni commesse dal medico competente) 

1. Il medico competente è punito: 

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2 bis
(1); 

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per
la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del comma 3 (2). 

------------- 

(2) Lettera così modificata dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(2) Lettera così modificata dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 93 
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori) 

1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39;
44; 84, comma 3 (1); 

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1. 

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N.B.: Articolo così modificato dall'art. 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. 

(1) Lettera così modificata dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 94 
(Violazioni amministrative) 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila. 

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Titolo X 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 95 
(Norma transitoria) 

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre
1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2
dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c). 

Art. 96 
(Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4) 

1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 96 bis 
(Attuazione degli obblighi) 

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare
il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività. 

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N.B.: Articolo inserito dall’art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Art. 97 
(Obblighi d'informazione) 

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: 

a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro; 

b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e
IV; 

c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI. 

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari. 

Art. 98 
(Norma finale) 

1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

Allegato I 
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte 
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi (art. 10) 

1. Aziende artigiane e industriali (1)......... fino a 30 addetti 

2. Aziende agricole e zootecniche ........... fino a 10 addetti (2) 

3. Aziende della pesca ........................... fino a 20 addetti 

4. Altre aziende ...... ................................ fino a 200 addetti 

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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private. 

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato. 

Allegato II 
Prescrizioni di sicurezza e di salute 
per i luoghi di lavoro 

1. Rilevazione e lotta antincendio 

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonchè del numero massimo di
persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di
allarme. 

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e
utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 

2. Locali adibiti al pronto soccorso 

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo
richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. 

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto
soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. 

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano. 

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile. 

Allegato III 
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego 

di attrezzature di protezione individuale 

Allegato IV 
Elenco indicativo e non esauriente delle 
attrezzature di protezione individuale 

Dispositivi di protezione della testa 

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie
varie); 

- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza
visiera); 

- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto
rivestito, ecc.). 

Dispositivi di protezione dell'udito 

- Palline e tappi per le orecchie; 

- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare); 

- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria; 

- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; 

- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. 

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 

- Occhiali a stanghette; 

- Occhiali a maschera; 

- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse,
visibili; 

- Schermi facciali; 

- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi). 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; 

- Apparecchi isolanti a presa d'aria; 

- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; 

- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori; 

- Scafandri per sommozzatori. 

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia 

- Guanti: 

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); 

contro le aggressioni chimiche; 

per elettricisti e antitermici; 

- Guanti a sacco; 

- Ditali; 

- Manicotti; 

- Fasce di protezione dei polsi; 

- Guanti a mezze dita; 

- Manopole. 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; 

- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido; 

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; 

- scarpe e soprascarpe con suola anticalore; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; 

- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; 

- zoccoli; 

- ginocchiere; 

- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; 

- ghette; 

- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); 

- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. 

Dispositivi di protezione della pelle 

- Creme protettive/pomate. 

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome 

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); 

- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; 

- giubbotti termici; 

- giubbotti di salvataggio; 

- grembiuli di protezione contro i raggi X; 

- cintura di sicurezza del tronco. 

Dispositivi dell'intero corpo 

- Attrezzature di protezione contro le cadute; 

- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento); 

- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 

- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). 

Indumenti di protezione 

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute); 

- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); 

- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; 

- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; 

- indumenti di protezione contro il calore; 

- indumenti di protezione contro il freddo; 

- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; 

- indumenti antipolvere; 

- indumenti antigas; 

- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti; 

- coperture di protezione. 

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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Allegato V 
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei 
settori di attività per i quali può rendersi necessario 
mettere a disposizione attrezzature di 
protezione individuale 

1. Protezione del capo (protezione del cranio) 

Elmetti di protezione 

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione; 

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi
condotte, caldaie e centrali elettriche; 

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera; 

- Lavori in terra e in roccia; 

- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di
sterile; 

- Uso di estrattori di bulloni; 

- Brillatura mine; 

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori; 

- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in
stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè in fonderie; 

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; 

- Costruzioni navali; 

- Smistamento ferroviario; 

- Macelli. 

2. Protezione del piede 

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile 

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; 

- Lavori su impalcature; 

- Demolizioni di rustici; 

- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature; 

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito; 

- Lavori su tetti. 

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile 

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici; 

- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonchè
montaggio di costruzioni metalliche; 

- Lavori di trasformazione e di manutenzione; 

- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura; 

- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica; 

- Lavorazione e finitura di pietre; 

- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonchè lavorazione e finitura; 

- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica; 

- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica; 

- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione; 

- Movimentazione e stoccaggio; 

- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve; 

- Costruzioni navali; 

Smistamento ferroviario. 

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile 

- Lavori sui tetti. 

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante 

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti. 

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido 

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. 

3. Protezione degli occhi o del volto 

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione 

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; 

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura; 

- Lavorazione e finitura di pietre; 

- Uso di estrattori di bulloni; 

- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono
trucioli corti; 

- Fucinatura a stampo; 

- Rimozione e frantumazione di schegge; 

- Operazioni di sabbiatura; 

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; 

- Impiego di pompe a getto liquido; 

- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse; 

- Lavori che comportano esposizione al calore radiante; 

- Impiego di laser. 

4. Protezione delle vie respiratorie 

Autorespiratori 

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; 

- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno; 

- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno; 

- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino
fumo di metalli pesanti; 

- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri; 

- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; 

- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; 

- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. 

5. Protezione dell'udito 

Otoprotettori 

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; 

- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici; 

- Attività del personale a terra negli aeroporti; 

- Battitura di pali e costipazione del terreno; 

- Lavori nel legname e nei tessili 

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani 

Indumenti protettivi 

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; 

- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore; 

- Lavorazione di vetri piani; 

- Lavori di sabbiatura; 

- Lavori in impianti frigoriferi. 

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili 

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti. 

Grembiuli imperforabili 

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; 

- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del
corpo. 

Grembiuli di cuoio 

- Saldatura; 

- Fucinatura; 

- Fonditura. 

Bracciali 

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. 

Guanti 

- Saldatura; 

- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto
rimanga impigliato nelle macchine; 

- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. 

Guanti a maglia metallica 

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; 

- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione; 

- Sostituzione di coltelli nelle taglierine. 

7. Indumenti di protezione contro le intemperie 

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo. 

8. Indumenti fosforescenti 

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. 

9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza) 

- Lavori su impalcature; 

- Montaggio di elementi prefabbricati; 

- Lavori su piloni. 

10. Attacco di sicurezza con corda 

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru; 

- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori; 

- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione; 

- Lavori in pozzi e in fogne. 

11. Protezione dell'epidermide 

- Manipolazione di emulsioni; 

- Concia di pellami. 

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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Allegato VI 
Elementi di riferimento 

1. Caratteristiche del carico 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei casi seguenti: 

- il carico è troppo pesante (kg 30); 

- è ingombrante o difficile da afferrare; 

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto. 

2. Sforzo fisico richiesto 

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

- è eccessivo; 

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

- può comportare un movimento brusco del carico; 

- è compiuto con il corpo in posizione instabile. 

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta; 

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore; 

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; 

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi; 

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

4. Esigenze connesse all'attività 

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle
seguenti esigenze: 

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati; 

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

Fattori individuali di rischio 

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; 

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

Allegato VII 
Prescrizioni minime 

Osservazione preliminare 

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del
titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze
o caratteristiche intrinseche della mansione. 

1. Attrezzature 

a) Osservazione generale 

L'utilizzazione in sè dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 

b) Schermo 

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una
grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità. 

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali. 

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi
alle esigenze dell'utilizzatore. 

E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. 

c) Tastiera 

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o
delle mani. 

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore. 

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso
della tastiera stessa. 

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale
posizione di lavoro. 

d) Piano di lavoro 

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti
e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio. 

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 

E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. 

e) Sedile di lavoro 

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento
ed una posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile. 

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 

2. Ambiente 

a) Spazio 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 

b) Illuminazione 

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono
garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore. 

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle
fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche. 

c) Riflessi e abbagliamenti 

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le
altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore
chiaro non producano riflessi sullo schermo. 

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per
attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

d) Rumore 

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di
non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. 

e) Calore 

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di
calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. 

f) Radiazioni 

Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico,
devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori. 

g) Umidità 

Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. 

3. Interfaccia elaboratore/uomo 

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: 

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di
esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può
essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento; 

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo. 

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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Allegato VIII 
Elenco di sistemi, preparati e procedimenti 

1. Produzione di auramina col metodo Michler. 

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 

Allegato IX 
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono 
comportare la presenza di agenti biologici 

1. Attività in industrie alimentari. 

2. Attività nell'agricoltura. 

3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale. 

4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 

5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica. 

6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 

7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. 

Allegato X 

Segnale di rischio biologico 

Allegato XII 
Specifiche sulle misure di contenimento e sui  livelli di contenimento 

Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base
alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente
biologico di cui trattasi. A B 

Misure di contenimento Livelli di contenimento 

2 3 4 

1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Racc. Sì 

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultra-filtro (HEPA) o un filtro simile No Sì, sull'aria estratta Sì,
sull'aria immessa e su quella estratta 

3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Racc. Sì Sì, attraverso una camera di compensazione 

4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Racc. Sì 

5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì 

6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Racc. Sì 

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Racc. Sì Sì 

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco di lavoro Sì, per il banco di lavoro, l'arredo e il pavimento Sì, per il banco di lavoro, l'arredo,
i muri, il pavimento e il soffitto 

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Racc. Sì Sì 

10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito sicuro 

11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Racc. Racc. Sì 

12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No Racc. Sì 

13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Sì,
quando l'infezione è veicolata dall'aria Sì 

14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali Racc. Sì (disponibile) Sì, sul posto 

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì Sì Sì, con sterilizzazione 

16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì 

Allegato XIII 

Specifiche per processi industriali 

Agenti biologici del gruppo 1 

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i
principi di una buona sicurezza ed igiene professionali. 

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse
categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un
particolare processo o parte di esso. 

Misure di contenimento Livelli di contenimento 

2 3 4 

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente Sì Sì Sì 

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 

3. Il prelievo di campioni, I'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati
in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 

4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici
o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati 

5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì è costruita all'uopo 

a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo Facoltativo Sì 

b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Facoltativo Sì 

c) Il personale deve indossare tute di protezione Sì, tute da lavoro Sì Ricambio completo 

d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì Sì 

e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata No Facoltativo Sì 

f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione No Facoltativo Sì 

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica Facoltativo Facoltativo Sì 

h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo Sì 

i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltr (HEPA) No Facoltativo Sì 

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso No Facoltativo Sì 

k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibili le fumigazioni No Facoltativo Sì 

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale Inattivati con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati Inattivati con
mezzi fisici collaudati

Titolo VI 
USO DI ATTREZZATURE MUNITE 
DI VIDEOTERMINALI 
Art. 50 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali. 

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: 

a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; 

d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un
posto di lavoro; 

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un
piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura; 

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1). 

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(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 51 
(Definizioni) 

1. Ai fini del presente titolo si intende per: 

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato; 

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze; 

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa (1). 

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(1) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 52 
(Obblighi del datore di lavoro) 

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo: 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati. 

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Art. 53 
(Organizzazione del lavoro) 

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più
possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. 

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Art. 54 
(Svolgimento quotidiano del lavoro) 

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto
ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale. 

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al viedoterminale. 

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di
lavoro. 

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta
da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove
il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo
di lavoro. 

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Art. 55 
(Sorveglianza sanitaria) 

1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad
una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1). 

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati in: 

a) idonei, con o senza prescrizioni; 

b) non idonei. 

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno
biennale. 

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta
una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. 

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a carico del datore di lavoro. 

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(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 56 
(Informazione e formazione) 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52; 

b) le modalità di svolgimento dell'attività; 

c) la protezione degli occhi e della vista. 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali. 
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Art. 57 
(Consultazione e partecipazione) 

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività di cui al presente titolo. 

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Art. 58 
(Adeguamento alle norme) 

1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII. 

2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 (1). 

------------ 

(1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 

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Art. 59 
(Caratteristiche tecniche) 

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono
disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico
all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e
specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali. 

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Titolo VII 
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI 
Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 60 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa. 

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal: 

a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962; 

b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; 

c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 

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Art. 61 
(Definizioni) 

1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno: 

a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva n. 67/548/CEE, è attribuita la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione"; 

b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva n.
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione" (1); 

c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonchè una sostanza od
un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII. 

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(1) Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Capo II 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
Art. 62 
(Sostituzione e riduzione) 

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinchè la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un
sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile. 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile. 

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Art. 63 
(Valutazione del rischio) 

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'art. 4, comma 2 (1). 

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della
loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o informa polverulente e se o
meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o nei impedisce la fuoriuscita. 

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative. 

4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: 

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni; 

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti; 

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni; 

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati; 

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 

6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo
restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. 

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(1) Comma così modificato dall’art. 20, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 64 
(Misure tecniche, organizzative, procedurali) 

1. Il datore di lavoro: 

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette; 

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro
mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; 

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque
essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; 

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; 

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; 

g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza; 

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile; 

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta
rischi particolarmente elevati. 
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Art. 65 
(Misure tecniche) 

1. Il datore di lavoro: 

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; 

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili; 

c) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 

2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera
b). 
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Art. 66 
(Informazione e formazione) 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 

c) le misure igieniche da osservare; 

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego; 

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo
le conseguenze. 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquiennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi
contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e
comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al
disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 67 
(Esposizione non prevedibile) 

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione
anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza. 

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi
a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 

3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di
cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. 
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Art. 68 
(Operazioni lavorative particolari) 

1. Nel caso di determinate operazione lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza: 

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni; 

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. 

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Capo III 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
Art. 69 
(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) 

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive
e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati. 

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro. 

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: 

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; 

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria
per verificare l'efficacia delle misure adottate (1). 

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 70 
(Registro di esposizione e cartelle sanitarie) 

1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di
essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a
tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 

2. Il datore di lavoro: 

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni
3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute; 

b) consegna a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; 

c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui
all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio; 

d) in caso di cessazione di attività dell'azienda consegna il registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di
vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio; 

e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio; 

f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma
1. 

3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a 40 anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni. 

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale. 

5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 

6. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 20, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 71 
(Registrazione dei tumori) 

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 

2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di
neoplasia di cui al comma 1. 

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonchè le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1. 

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle
utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1. 
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Art. 72 
(Adeguamenti normativi) 

1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo. 

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni. 

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Titolo VIII 
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 
Capo I 
Art. 73 
(Campo di applicazione) 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio
di esposizione ad agenti biologici. 

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso (1). 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 74 
(Definizioni) 

1. Ai sensi del presente titolo si intende per: 

a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni; 

b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari. 
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Art. 75 
(Classificazione degli agenti biologici) 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure,
profilattiche o terapeutiche. 

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di
rischio più elevato tra le due possibilità. 

3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4. 
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Art. 76 
(Comunicazione) 

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: 

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; 

b) il documento di cui all'art. 78, comma 5. 

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al
comma 1. 

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute
sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da
copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. 

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Art. 77 
(Autorizzazione) 

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: 

a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; 

b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir
meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca. 

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero
della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui
al comma 4. 

6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le
autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del
gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai
commi 1 e 4. 

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Capo II 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
Art. 78 
(Valutazione del rischio) 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare: 

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio; 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative (1). 

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è
necessaria. 

5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici; 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonchè le misure preventive e protettive
applicate; 

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento
fisico. 

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. 

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(1) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 79 
(Misure tecniche, organizzative, procedurali) 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 

2. In particolare, il datore di lavoro: 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non
sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di
un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di
avvertimento appropriati; 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana
ed animale; 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 
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Art. 80 
(Misure igieniche) 

1.
In tutte le attività nelle quali in valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili; 

c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva; 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli
altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 

2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione. 
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Art. 81 
(Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie) 

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei
pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta. 

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII. 

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Art. 82 
(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici,
e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberamente contaminati con tali agenti, il
datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: 

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2; 

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 3; 

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4. 

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti
biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
secondo livello di contenimento. 

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati,
ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate. 

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Art. 83 
(Misure specifiche per i processi industriali) 

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri
di cui all'art. 82, comma 2. 

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento. 

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Titolo IX 
SANZIONI 
Art. 89 
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) 

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma
2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma
1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi
1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed
f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi
1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 

3. ll datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8,
comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4. 

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N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 90 
(Contravvenzioni commesse dai preposti) 

1. I preposti sono puniti: 

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; 

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9,
comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4. 

----------- 

N.B.: Articolo così sostituito dall’art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 
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Art. 91 
(Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori) 

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 

2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. 

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N.B.: Rubrica così sostituita dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 92 
(Contravvenzioni commesse dal medico competente) 

1. Il medico competente è punito: 

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2 bis
(1); 

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per
la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del comma 3 (2). 

------------- 

(2) Lettera così modificata dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(2) Lettera così modificata dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

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Art. 93 
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori) 

1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39;
44; 84, comma 3 (1); 

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1. 

----------- 

N.B.: Articolo così modificato dall'art. 27, comma 13, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. 

(1) Lettera così modificata dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
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Art. 94 
(Violazioni amministrative) 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila. 

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Titolo X 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 95 
(Norma transitoria) 

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre
1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2
dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c). 

Art. 96 
(Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4) 

1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 96 bis 
(Attuazione degli obblighi) 

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare
il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività. 

----------- 

N.B.: Articolo inserito dall’art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Art. 97 
(Obblighi d'informazione) 

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: 

a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro; 

b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e
IV; 

c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI. 

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari. 

Art. 98 
(Norma finale) 

1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

Allegato I 
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte 
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi (art. 10) 

1. Aziende artigiane e industriali (1)......... fino a 30 addetti 

2. Aziende agricole e zootecniche ........... fino a 10 addetti (2) 

3. Aziende della pesca ........................... fino a 20 addetti 

4. Altre aziende ...... ................................ fino a 200 addetti 

---------- 

N.B.: Allegato così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private. 

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato. 

Allegato II 
Prescrizioni di sicurezza e di salute 
per i luoghi di lavoro 

1. Rilevazione e lotta antincendio 

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonchè del numero massimo di
persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di
allarme. 

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e
utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 

2. Locali adibiti al pronto soccorso 

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo
richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. 

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto
soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. 

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano. 

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile. 

Allegato III 
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego 

di attrezzature di protezione individuale 

Allegato IV 
Elenco indicativo e non esauriente delle 
attrezzature di protezione individuale 

Dispositivi di protezione della testa 

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie
varie); 

- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza
visiera); 

- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto
rivestito, ecc.). 

Dispositivi di protezione dell'udito 

- Palline e tappi per le orecchie; 

- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare); 

- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria; 

- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; 

- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. 

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 

- Occhiali a stanghette; 

- Occhiali a maschera; 

- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse,
visibili; 

- Schermi facciali; 

- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi). 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; 

- Apparecchi isolanti a presa d'aria; 

- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; 

- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori; 

- Scafandri per sommozzatori. 

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia 

- Guanti: 

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); 

contro le aggressioni chimiche; 

per elettricisti e antitermici; 

- Guanti a sacco; 

- Ditali; 

- Manicotti; 

- Fasce di protezione dei polsi; 

- Guanti a mezze dita; 

- Manopole. 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; 

- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido; 

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; 

- scarpe e soprascarpe con suola anticalore; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; 

- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; 

- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; 

- zoccoli; 

- ginocchiere; 

- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; 

- ghette; 

- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); 

- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. 

Dispositivi di protezione della pelle 

- Creme protettive/pomate. 

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome 

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); 

- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; 

- giubbotti termici; 

- giubbotti di salvataggio; 

- grembiuli di protezione contro i raggi X; 

- cintura di sicurezza del tronco. 

Dispositivi dell'intero corpo 

- Attrezzature di protezione contro le cadute; 

- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento); 

- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 

- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). 

Indumenti di protezione 

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute); 

- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); 

- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; 

- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; 

- indumenti di protezione contro il calore; 

- indumenti di protezione contro il freddo; 

- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; 

- indumenti antipolvere; 

- indumenti antigas; 

- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti; 

- coperture di protezione. 

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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Allegato V 
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei 
settori di attività per i quali può rendersi necessario 
mettere a disposizione attrezzature di 
protezione individuale 

1. Protezione del capo (protezione del cranio) 

Elmetti di protezione 

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione; 

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi
condotte, caldaie e centrali elettriche; 

- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera; 

- Lavori in terra e in roccia; 

- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di
sterile; 

- Uso di estrattori di bulloni; 

- Brillatura mine; 

- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori; 

- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in
stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè in fonderie; 

- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; 

- Costruzioni navali; 

- Smistamento ferroviario; 

- Macelli. 

2. Protezione del piede 

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile 

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; 

- Lavori su impalcature; 

- Demolizioni di rustici; 

- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature; 

- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito; 

- Lavori su tetti. 

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile 

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici; 

- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonchè
montaggio di costruzioni metalliche; 

- Lavori di trasformazione e di manutenzione; 

- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura; 

- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica; 

- Lavorazione e finitura di pietre; 

- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonchè lavorazione e finitura; 

- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica; 

- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica; 

- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione; 

- Movimentazione e stoccaggio; 

- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve; 

- Costruzioni navali; 

Smistamento ferroviario. 

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile 

- Lavori sui tetti. 

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante 

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti. 

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido 

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. 

3. Protezione degli occhi o del volto 

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione 

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; 

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura; 

- Lavorazione e finitura di pietre; 

- Uso di estrattori di bulloni; 

- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono
trucioli corti; 

- Fucinatura a stampo; 

- Rimozione e frantumazione di schegge; 

- Operazioni di sabbiatura; 

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; 

- Impiego di pompe a getto liquido; 

- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse; 

- Lavori che comportano esposizione al calore radiante; 

- Impiego di laser. 

4. Protezione delle vie respiratorie 

Autorespiratori 

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; 

- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno; 

- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno; 

- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino
fumo di metalli pesanti; 

- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri; 

- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; 

- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; 

- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante. 

5. Protezione dell'udito 

Otoprotettori 

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; 

- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici; 

- Attività del personale a terra negli aeroporti; 

- Battitura di pali e costipazione del terreno; 

- Lavori nel legname e nei tessili 

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani 

Indumenti protettivi 

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi; 

- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore; 

- Lavorazione di vetri piani; 

- Lavori di sabbiatura; 

- Lavori in impianti frigoriferi. 

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili 

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti. 

Grembiuli imperforabili 

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; 

- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del
corpo. 

Grembiuli di cuoio 

- Saldatura; 

- Fucinatura; 

- Fonditura. 

Bracciali 

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. 

Guanti 

- Saldatura; 

- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto
rimanga impigliato nelle macchine; 

- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. 

Guanti a maglia metallica 

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; 

- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione; 

- Sostituzione di coltelli nelle taglierine. 

7. Indumenti di protezione contro le intemperie 

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo. 

8. Indumenti fosforescenti 

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. 

9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza) 

- Lavori su impalcature; 

- Montaggio di elementi prefabbricati; 

- Lavori su piloni. 

10. Attacco di sicurezza con corda 

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru; 

- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori; 

- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione; 

- Lavori in pozzi e in fogne. 

11. Protezione dell'epidermide 

- Manipolazione di emulsioni; 

- Concia di pellami. 

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N.B.: Allegato così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Allegato VI 
Elementi di riferimento 

1. Caratteristiche del carico 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei casi seguenti: 

- il carico è troppo pesante (kg 30); 

- è ingombrante o difficile da afferrare; 

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto. 

2. Sforzo fisico richiesto 

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

- è eccessivo; 

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

- può comportare un movimento brusco del carico; 

- è compiuto con il corpo in posizione instabile. 

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta; 

- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore; 

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; 

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi; 

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

4. Esigenze connesse all'attività 

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle
seguenti esigenze: 

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati; 

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

Fattori individuali di rischio 

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; 

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

Allegato VII 
Prescrizioni minime 

Osservazione preliminare 

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del
titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze
o caratteristiche intrinseche della mansione. 

1. Attrezzature 

a) Osservazione generale 

L'utilizzazione in sè dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 

b) Schermo 

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una
grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità. 

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali. 

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi
alle esigenze dell'utilizzatore. 

E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. 

c) Tastiera 

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o
delle mani. 

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le
mani e le braccia dell'utilizzatore. 

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso
della tastiera stessa. 

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale
posizione di lavoro. 

d) Piano di lavoro 

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti
e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio. 

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 

E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. 

e) Sedile di lavoro 

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento
ed una posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile. 

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 

2. Ambiente 

a) Spazio 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 

b) Illuminazione 

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono
garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore. 

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle
fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche. 

c) Riflessi e abbagliamenti 

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le
altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore
chiaro non producano riflessi sullo schermo. 

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per
attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

d) Rumore 

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di
non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. 

e) Calore 

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di
calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. 

f) Radiazioni 

Tutte le radiazioni, eccenzion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico,
devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori. 

g) Umidità 

Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. 

3. Interfaccia elaboratore/uomo 

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene
modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: 

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 

b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di
esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può
essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 

c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento; 

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo. 

---------- 

N.B.: Allegato così modificato dall’art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 

Allegato VIII 
Elenco di sistemi, preparati e procedimenti 

1. Produzione di auramina col metodo Michler. 

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 

Allegato IX 
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono 
comportare la presenza di agenti biologici 

1. Attività in industrie alimentari. 

2. Attività nell'agricoltura. 

3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale. 

4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 

5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica. 

6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 

7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. 

Allegato X 

Segnale di rischio biologico 

Allegato XII 
Specifiche sulle misure di contenimento e sui  livelli di contenimento 

Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base
alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente
biologico di cui trattasi. A B 

Misure di contenimento Livelli di contenimento 

2 3 4 

1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Racc. Sì 

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultra-filtro (HEPA) o un filtro simile No Sì, sull'aria estratta Sì,
sull'aria immessa e su quella estratta 

3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Racc. Sì Sì, attraverso una camera di compensazione 

4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione No Racc. Sì 

5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì 

6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Racc. Sì 

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Racc. Sì Sì 

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco di lavoro Sì, per il banco di lavoro, l'arredo e il pavimento Sì, per il banco di lavoro, l'arredo,
i muri, il pavimento e il soffitto 

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti Racc. Sì Sì 

10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito sicuro 

11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti Racc. Racc. Sì 

12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No Racc. Sì 

13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno Sì,
quando l'infezione è veicolata dall'aria Sì 

14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali Racc. Sì (disponibile) Sì, sul posto 

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì Sì Sì, con sterilizzazione 

16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì 

Allegato XIII 

Specifiche per processi industriali 

Agenti biologici del gruppo 1 

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i
principi di una buona sicurezza ed igiene professionali. 

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse
categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un
particolare processo o parte di esso. 

Misure di contenimento Livelli di contenimento 

2 3 4 

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente Sì Sì Sì 

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 

3. Il prelievo di campioni, I'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati
in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 

4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici
o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati 

5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni 

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì è costruita all'uopo 

a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo Facoltativo Sì 

b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Facoltativo Sì 

c) Il personale deve indossare tute di protezione Sì, tute da lavoro Sì Ricambio completo 

d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì Sì 

e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata No Facoltativo Sì 

f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione No Facoltativo Sì 

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica Facoltativo Facoltativo Sì 

h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo Sì 

i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltr (HEPA) No Facoltativo Sì 

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso No Facoltativo Sì 

k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibili le fumigazioni No Facoltativo Sì 

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale Inattivati con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati Inattivati con
mezzi fisici collaudati